Circolare n. 1
Ultima Revisione in data 6 set 2025
Tipologia Docenti Personale ATA
Descrizione
Obbligo di vigilanza su allievi ed alunni
CIRCOLARE N.1 Prot. 7818/2025 del 04/09/2025
OGGETTO: obbligo di vigilanza su alunni ed alunni
● Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
● Legge 3 agosto 2007, n. 123, articolo 1.
Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza su allievi e studenti. A tal fine si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.
QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della Legge 3 agosto 2007, n. 123, articolo 1, La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni/ alunni a terzi ea sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antiinfortunistiche), civile e amministrativa o patrimoniale che vanno attentamente considerato. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” tra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: "I funzionari ei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici". La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta “culpa nel vigilare” dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell'Amministrazione; essa si basa, per la difesa, sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro, preliminarmente, di controllare che i locali dove alloggiano gli allievi/studenti non presentino rischi o pericoli per la loro incolumità (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedisce il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli allievi/ alunni/bambini, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli allievi/ alunni medesimi”. Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli allievi/alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli allievi/ alunni, compresa vigilanza ed assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli allievi/ alunni/bambini, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli allievi/ alunni medesimi”. Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli allievi/alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di sugli vigilanza allievi/ alunni, compresa vigilanza ed assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza.riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli allievi/ alunni/bambini, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli allievi/ alunni medesimi”. Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli allievi/alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di sugli vigilanza allievi/ alunni, compresa vigilanza ed assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza.
MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI Il personale scolastico risponde delle lesioni subite dagli allievi/ alunni (anche in conseguenza del comportamento violento di altri alunni) durante tutto il tempo della permanenza degli scolari nell'ambiente scolastico, anche se fuori dallo stretto orario delle lezioni. Ciò in quanto il dovere di vigilare sugli alunni sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovano nei locali scolastici. Il quadro normativo ei profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione: 1. All'entrata degli allievi/ alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni. 2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari. 3. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. La vigilanza, durante gli intervalli, nonché' negli spazi esterni all'edificio, costituiscono obbligo di servizio. 4. Durante le ore di lezione, è consentito far uscire dalla classe gli allievi/alunni non più di un alunno alla volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, prestando attenzione al fatto che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'allievo/l'alunno/bambino, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa. 5. Se un docente deve allontanarsi, anche per pochi minuti, dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe. 6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono comunicarlo prontamente all'ufficio del dirigente scolastico. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza dei piani. I docenti, se impegnati nell'attività didattica, sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altre pertinenze scolastiche, durante il cambio dell'ora. 7. Gli insegnanti/docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli allievi/ alunni hanno lasciato l'aula e che racconto operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. 8. Nella scuola, intesa come comunità educante,chiunque abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalazioni comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica. 9. Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che saranno fornite per iscritto e pubblicate all'albo della scuola e di rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori. 10. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana (Scuola secondaria di primo grado). 11. Gli spostamenti verso gli spazi esterni avverranno seguendo tutte le regole previste dalla normativa vigente; Gli allievi/studenti delle classi che usufruiscono delle pertinenze scolastiche, in orario curricolare, saranno condotti, dai loro insegnanti/dicenti, ESCLUSIVAMENTE nelle aree in cui non vi e' apposto il cartello:” PAVIMENTAZIONE NON CONFORME”; 12. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli allievi/alunni/bambini, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare gli uffici della dirigenza, al termine dell'ora di lezione. 13. I docenti e i collaboratori scolastici devono vigilare con attenzione sulle attività degli allievi/studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. 14. La figura del “preposto” (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente (nelle ore di lezione). 15. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. 16. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA. 17. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 18. I collaboratori scolastici dovranno: • essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; • comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; • vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni/alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; • riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi (secondaria); • accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano stata autorizzate preventivamente(secondaria); • sorvegliare gli allievi/ alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe; • accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate; • impedisce che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti,…) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbare le lezioni.
Roma, 4 settembre 2025
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Tozi (firmato digitalmente ai sensi del CAD E norme ad esso connesse)